Divorzio Estero

La sentenza di divorzio tra due cittadini di cui almeno  uno italiano, pronunciata all’estero per essere riconosciuta in Italia, deve essere trascritta.

 

 

Chi può fare la richiesta

 

La trascrizione può essere domandata dall’interessato, da chi ne abbia interesse o dall’Autorità Diplomatica o Consolare

La trascrizione di una sentenza è vietata se le disposizioni contenute producono effetti contrari all’ordine pubblico.

 

 

Dove richiederla

Allo Stato civile del Comune – ufficio matrimoni.

 

 

Requisiti richiesti

  • Atto di matrimonio iscritto o trascritto nel Comune ovvero iscritto o trascritto nel Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano.

 

Documenti da presentare 

  • Copia della sentenza di divorzio debitamente tradotta e legalizzata

 

La sentenza deve contenere la data del passaggio in giudicato o dichiarazione di non appello.
Se la sentenza è stata emessa in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5/10/61, è esente dalla legalizzazione ma dovrà essere munita del timbro “Apostille”

  • Per le sentenze emesse in uno Stato Membro della Comunità Europea potrà essere prodotto il “Certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale” di cui all’art.39 del Regolamento CE 2201/2003

 

In questo caso non è necessaria alcuna traduzione o legalizzazione.

  • Istanza di trascrizione
  • Documento di identità

 

Relativamente alla legalizzazione dei documenti, vista la varietà dei casi, contattare sempre prima l’ufficio matrimoni.

A trascrizione avvenuta, sarà cura dell’ufficio l’annotazione dello stesso sull’atto di matrimonio e il relativo inserimento anagrafico per l’aggiornamento della  certificazione.

 

 

Normativa di riferimento

  • Art. 64 legge 31 maggio 95, n. 218 di Diritto Internazionale Privato
  • Artt. 17,22 D.P.R. 396/2000
  • Regolamento CE n. 2201/2003

Data:
05-07-2022