Riconoscimento / Adozione

Riconoscimento di figli naturali nati fuori dal Matrimonio

 

  • Riconoscimento di figli nascituri: I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, in questo modo potrà essere presente solo uno di essi alla denuncia di nascita del bambino. Per farlo occorre prendere un appuntamento inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.giugliano.na.it con i seguenti dati dei genitori: nome, cognome, luogo, data di nascita e recapito telefonico. L’ufficio provvederà ad acquisire la documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento nel quale gli stessi dovranno consegnare un certificato medico, in originale, attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto.

 

Se impossibilitati a inviare la mail o per informazioni telefonare ai numeri: 081.8956232

 

Riconoscimento di figlio già riconosciuto dall'altro genitore: la procedura di riconoscimento si può attivare previa prestazione dell'assenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto (se il figlio è minorenne), e previo assenso del figlio se ultraquattordicenne o autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.  Occorre inviare una mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it indicando i dati dei genitori e del figlio; l’ufficio provvederà ad acquisire la documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento. I cittadini stranieri dovranno presentare i propri atti di nascita e la dichiarazione consolare di capacità al riconoscimento con indicazione del cognome da attribuire al minore (tutti i documenti devono essere tradotti e legalizzati).

 

Se impossibilitati a inviare la mail o per informazioni telefonare ai numeri: 081.8956232

 

 

Adozioni

 

Il Comune provvede esclusivamente alla trascrizione e/o alle relative annotazioni dei provvedimenti provenienti dal Tribunale.

 

Adozioni NAZIONALI o INTERNAZIONALI : riguardano rispettivamente bambini italiani e bambini stranieri.

  • L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.
  • L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottando.
  • I coniugi con i requisiti di legge possono presentare domanda al Tribunale per i Minorenni.

 

Normativa di riferimento

 

Codice Civile - art. 231 e seguenti  titolo VII - Della Filiazione

Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Legge n. 218 del 31 maggio 1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.


L. 4 maggio 1983 n. 184.

  1. 28 marzo 2001 n. 149.

Data:
05-07-2022