AIRE

Informazioni generali relative all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)

 

Istituita nel 1990, ai sensi della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989) l’A.I.R.E., contiene i dati dei cittadini italiani che (ai sensi dell’art. 6) hanno dichiarato, all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, di voler trasferire la propria residenza all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, tale residenza è stata accertata d’ufficio. L’ente competente alla regolare tenuta dell’A.I.R.E. è il Comune; presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno è istituita un’AIRE nazionale (cosiddetta AIRE centrale), costantemente aggiornata, che contiene i dati trasmessi da tutte le Anagrafi comunali.

 

 

Iscrizione all’A.I.R.E.

 

Il cittadino italiano che emigra all’estero stabilmente o comunque per un periodo superiore ai 12 mesi dovrà richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E.:

  1. con dichiarazione resa al Consolato italiano entro 90 giorni dall’immigrazione nel territorio estero.
    L’interessato deve presentarsi al Consolato Italiano nello Stato di residenza estera per rendere la dichiarazione mediante la compilazione di un apposito modulo. Il modulo viene trasmesso dall’Ufficio Consolare al comune italiano di ultima residenza dell’interessato o, in caso di nascita e residenza all’estero del cittadino italiano, al comune di ultima residenza della madre, del padre o degli antenati. L’Ufficio effettuerà l’iscrizione entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consolato, effettuando gli accertamenti per la conferma dell’effettivo espatrio.
  2. dichiarazione resa al Comune di residenza in Italia.

L’interessato può rendere la dichiarazione prima di partire per l’estero all’Ufficio AIRE del comune di residenza. Per la definizione della pratica occorre comunque che l’interessato si presenti, entro novanta giorni, al Consolato Italiano nello stato di residenza all’estero. Nel caso in cui l’interessato non si presenti al Consolato, entro un anno dalla prima dichiarazione sarà avviato un procedimento di cancellazione per irreperibilità.

La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo e può essere presentata, unitamente alla copia del documento d’identità, utilizzando le seguenti modalità:

 

Non devono iscriversi all’Aire:

 

  • i cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20; l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

 

Trasferimento scheda AIRE da un Comune all’altro:

 

La richiesta può essere presentata presso l’autorità consolare competente, allo sportello AIRE o tramite mail, P.E.C., fax all’ufficio AIRE soltanto se nel Comune in cui si richiede l’iscrizione sono già iscritti in AIRE o in APR (Anagrafe della Popolazione Residente) altri membri del nucleo familiare. È inoltre possibile richiedere il trasferimento della scheda AIRE nel Comune di nascita.

Informazioni e avvertenze per i cittadini iscritti all’A.I.R.E.:

  • Hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
  • Possono richiedere la carta d’identità italiana presso il Consolato o presso tutti gli sportelli anagrafici della Città. L’iscritto AIRE non può richiedere la Carta d’Identità Elettronica.
  • Sono tenuti a comunicare al Consolato:
  1. trasferimento della propria residenza;
  2. modifiche dello stato civile;
  3. morte di un familiare;
  4. perdita cittadinanza italiana;
  5. rientro definitivo in Italia.

Il mancato aggiornamento di queste informazioni, e in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il ricevimento della cartolina o del plico elettorale con conseguente rischio di cancellazione dall’A.I.R.E.

  • In occasione della nascita di un figlio, devono presentare al Consolato ai fini della trascrizione dell’atto di nascita del figlio e della sua iscrizione all’AIRE:
    1. atto di nascita del figlio tradotto in italiano;
    2. documentazione attestante la cittadinanza di almeno uno dei genitori con carta d’identità o passaporto in corso di validità;
    3. l’esatto e completo indirizzo estero.

Data:
05-07-2022