Separazioni e divorzi (artt. 6-12 D.L.132/2014)

Separazione e divorzio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

 

Descrizione: 

Con la Legge N. 162 del 10 novembre 2014 (precedentemente D.L. N. 132/2014), l’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad Avvocati e al Tribunale.

 

 

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:


- di residenza di uno dei coniugi,


- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione


- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso


- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero


L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

 

 

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che:


- non abbiano figli minori;


- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);


- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);


- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;


- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).

 


In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte così come previsto dall’art. 6 della menzionata Legge N. 162/2014.

 

Come ?

E' necessario:

  • prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati) debitamente compilata
  • entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
  •  

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.

 

 

Costo

Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Data:
05-07-2022